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Costituzione della Repubblica Italiana/Art.48

prec - succ

Articolo 48

48. - Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore etĂ .
Il voto č personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio č dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalitĂ  per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettivitĂ . A tale fine č istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.*
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile e nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Note

* Articolo modificato con la legge costituzionale del 17 gennaio 2000, n. 1, «Modifica all’articolo 48 della Costituzione concernente l’istituzione della circoscrizione Estero per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero», Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2000

Vedi anche:


Costituzione della Repubblica Italiana

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