Costituzione della Repubblica Italiana/Art.56
prec - succArticolo 56
56. - La Camera dei deputati č eletta a suffragio universale e diretto.Il numero dei deputati č di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero*. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di etĆ .
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizionicircoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero*, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei pił alti resti.
Note
* Articolo modificato con le leggi costituzionali:
- 9 febbraio 1963, n. 2, Ā«Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della CostituzioneĀ» Gazzetta Ufficiale n. 40 del 12 febbraio 1963;
- 23 gennaio 2001, n. 1, Ā«Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani allāesteroĀ» Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2001
Costituzione della Repubblica Italiana