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Costituzione della Repubblica Italiana/Art.56

prec - succ

Articolo 56

56. - La Camera dei deputati č eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati č di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero*. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di etĆ .
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizionicircoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero*, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei pił alti resti.

Note

* Articolo modificato con le leggi costituzionali:


Costituzione della Repubblica Italiana

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