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Costituzione della Repubblica Italiana/Art.57

prec - succ

Articolo 57

57. -Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero * .
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero * .
Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiori a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi asssegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti e dei più alti resti.

Note

* Articolo modificato con le leggi costituzionali:

Vedi anche:
Costituzione della Repubblica Italiana

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