Costituzione della Repubblica Italiana/Art.57
prec - succArticolo 57
57. -Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero * .Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero * .
Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiori a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi asssegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti e dei più alti resti.
Note
* Articolo modificato con le leggi costituzionali:
- 9 febbraio 1963, n. 2 «Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione» , Gazzetta Ufficiale n. 40 del 12 febbraio 1963;
- 27 dicembre 1963, n. 3, «Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione Molise» Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1964;
- 23 gennaio 2001, n. 1, «Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all’estero», Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2001.
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