Costituzione della Repubblica Italiana/Art.63
prec - succArticolo 63
63. - Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Vedi anche:
Costituzione della Repubblica Italiana