Costituzione della Repubblica Italiana/Art.62
prec - succArticolo 62
62. - Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.
Vedi anche:
Costituzione della Repubblica Italiana