Costituzione della Repubblica Italiana/Art.61
prec - succArticolo 61
61. - Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
Vedi anche:
Costituzione della Repubblica Italiana