Costituzione della Repubblica Italiana/Art.60
prec - succArticolo 60
60. - La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
Note
Articolo modificato con la legge costituzionale:
- 9 febbraio 1963, n. 2, ««Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione», Gazzetta Ufficiale n. 40 del 12 febbraio 1963
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