Costituzione della Repubblica Italiana/Art.88
prec - succArticolo 88
88. - Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
Note
Articolo modificato con la legge costituzionale del 4 novembre 1991, n. 1, «Modifica dell’articolo 88, secondo comma, della Costituzione», Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 1991
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