Costituzione della Repubblica Italiana/Art.89
prec - succArticolo 89
89. - Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità .Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Vedi anche:
Costituzione della Repubblica Italiana