Costituzione della Repubblica Italiana/Art.90
prec - succArticolo 90
90. - Il Presidente della Repubblica non č responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.In tali casi č messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Vedi anche:
- Art. 55
- Art. 134
- Art. 135
- leggi costituzionali
- 11 marzo 1953, n. 1, Ā«Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionaleĀ», Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1953
- 16 gennaio 1989, n. 1, Ā«Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui allāarticolo 96 della CostituzioneĀ», Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1989
- Ā«Regolamento parlamentare per i procedimenti dāaccusaĀ», approvato, con disgiunto atto di impulso, in identico testo, dal Senato il 7 giugno 1989, e dalla Camera dei deputati il 28 giugno 1989 Gazzetta Ufficiale 3 luglio 1989, n. 153
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