Costituzione della Repubblica Italiana/Art.135
prec - succArticolo 135
135. - La Corte costituzionale č composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo del Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di universitĂ in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente che rimane in carica per un triennio, ed č rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte č incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilitĂ a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalitĂ stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
Note
Articolo modificato con le leggi costituzionali del 22 novembre 1967, n. 2, «Modificazione dell’articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale», Gazzetta Ufficiale n. 13 del 25 novembre 1967; del 16 gennaio 1989, n. 1, «Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione», Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1989.
Vedere anche inoltre l’articolo 13, comma primo, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, «Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale», Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1953, come modificato dall’articolo 12 della citata legge costituzionale n. 1 del 1989:
- «Il Parlamento in seduta comune, nel porre in istato di accusa il Presidente della Repubblica, elegge, anche tra i suoi componenti, uno o piů commissari per sostenere l’accusa».
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