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Costituzione della Repubblica Italiana/Art.84

prec - succ

Articolo 84

84. - Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquant'anni di età e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Costituzione della Repubblica Italiana

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