Costituzione della Repubblica Italiana/Art.84
prec - succArticolo 84
84. - Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquant'anni di età e goda dei diritti civili e politici.L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Costituzione della Repubblica Italiana