Costituzione della Repubblica Italiana/Art.85
prec - succArticolo 85
85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
Vedi anche:
Costituzione della Repubblica Italiana