Costituzione della Repubblica Italiana/Art.81
prec - succArticolo 81
81. - Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Vedi anche:
Costituzione della Repubblica Italiana