Costituzione della Repubblica Italiana/Art.82
prec - succArticolo 82
82. - Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
Costituzione della Repubblica Italiana