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Costituzione della Repubblica Italiana/Art.82

prec - succ

Articolo 82

82. - Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autoritĂ  giudiziaria.
Costituzione della Repubblica Italiana

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