Decreto-legge
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Il decreto-legge è un atto normativo con forza di legge regolato dall'Art. 77 della Costituzione della Repubblica Italiana.
Esso può essere adottato dal Governo, senza previa autorizzazione delle Camere, solo in casi di necessità ed urgenza; la sua validità è limitata nel tempo, nel senso che se non viene convertito in legge dal Parlamento entro sessanta giorni dalla sua emanazione esso decade, e tutti gli effetti da esso prodotti nei sessanta giorni di validità risultano annullati.
La natura eccezionale ed urgente di questi provvedimenti è valutata dallo stesso governo, ed è questo fatto che ha determinato in particolare nei decenni 1970 e 1980 un abnorme ricorso a tale procedura, aggravato dalla prassi di reiterare il medesimo decreto innumerevoli volte in assenza di conversione in legge; questo determinava la continuata validità dello stesso decreto anche per molti anni, rendendo politicamente ingestibili le conseguenze di una sua eventuale decadenza e costringendo di fatto il Parlamento alla conversione in legge. La Corte Costituzionale con sentenza (trovare riferimento) ha posto fine a questo fenomeno dichiarando illegittima ogni reiterazione di decreti-legge giunti a scadenza.