Diritto d'autore
Il diritto d'autore è quel diritto legalmente riconosciuto a colui che abbia realizzato un'opera dell'ingegno o dell'arte, e in Italia è sottoposto ai termini della legge n. 633/1941.Della protezione e dell’esercizio del diritto d’autore si occupa la SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori).
Vengono tutelate tutte le opere che siano riconducibili:
- alla letteratura: opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e religiose (compresi i programmi per elaboratore e le banche dati), sia in forma scritta che orale
- alla musica: opere e composizioni musicali, con o senza parole, opere drammatico-musicali e variazioni musicali purché costituiscano un’opera originale in sé
- alle arti figurative: opere di scultura, pittura, disegni, incisioni o appartenenti ad arti figurative similari, compresa la scenografia
- all’architettura: i disegni e le opere dell’architettura, le opere del disegno industriale che presentino carattere creativo e valore artistico
- al teatro: opere coreografiche e pantomimiche (con o senza traccia scritta)
- alla cinematografia: opere cinematografiche, mute o con sonoro, fotografiche
Contenuto e durata del diritto d'autore
Si tratta di un istituto relativamente giovane nell'evoluzione del diritto, provenendo maggiormente dalla diffusione della stampa, che consentiva agevoli riproduzioni del materiale concepito da altri. È oggi un argomento centrale del diritto privato, stante la diffusione di nuove forme di comunicazione che facilitano la riproduzione di opere.
Il diritto d'autore è un diritto di proprietà immateriale, ben distinto dal possesso (od anche dalla proprietà ) del mero supporto (cartaceo, fisico, meccanico, magnetico, digitale) sul quale l'opera è fruibile. Il supporto in quanto tale è infatti di proprietà di chi lo acquista (avendone pagato il prezzo per supporto e diritti), ma il diritto d'autore continua a sussitere, perciò il proprietario del supporto non ha facoltà illimitata di utilizzo, bensì solo quelle facoltà di utilizzo che residuano dal diritto immateriale spettante all'autore secondo la legge.
Il diritto nasce al momento della creazione dell'opera, che il nostro codice civile identifica, un po' cripticamente, in una particolare espressione del lavoro intellettuale.
Contrariamente a quanto spesso argomentato, non sempre disinteressatamente, il diritto sussiste sin dalla creazione, e non vi è obbligo di deposito (ad esempio, presso la SIAE), di registrazione o di pubblicazione dell'opera.
È bene sottolineare che le norme sul diritto d’autore regolano il diritto di:
- pubblicare
- riprodurre
- trascrivere
- eseguire, rappresentare o recitare in pubblico
- diffondere tramite mezzi di diffusione a distanza (telegrafo, telefono, radiodiffusione, televisione e mezzi analoghi, tra cui il satellite e il cavo)
- distribuire
- tradurre ed elaborare
- noleggiare e dare in prestito
Il diritto consiste di due elementi fondamentali: in primo luogo, il diritto alla nominalità dell'opera (anche detto diritto morale), per il quale ciò che è stato creato dall'autore deve essere riferito all'autore medesimo, evitando che altri si possa gloriare dell'operato di questi. Secondariamente, il diritto contiene la facoltà di sfruttamento economico. Il primo è strettamente legato alla persona dell'autore e salvo casi particolari tale rimane, mentre il secondo è originariamente dell'autore, il quale può cederlo dietro compenso (ma anche gratuitamente) ad un acquirente (meglio sarebbe chiamarlo licenziatario), il quale a sua volta può nuovamente cederlo nei limiti del contratto di cessione e della legge applicabile.
Delle opere pubblicate da amministrazioni dello Stato, fra le quali sono comprese accademie, ed enti pubblici culturali, ed alle quali sono assimilati gli enti privati senza fini di lucro, va notato che il diritto decade dopo venti anni.
Estinto il diritto d'autore, l'opera diviene di pubblico dominio ed è liberamente utilizzabile da chiunque, anche a fini economici, purché sia rispettato il diritto morale alla titolarità artistica.
In materia di opere pubblicate da amministrazioni dello Stato, una forte corrente di pensiero intende affermare il principio che di tutte possa farsi fair use, in quanto prodotte per finalità (e davvero non potrebbe essere diversamente) di utilità collettiva. Ciò in analogia con il libero uso delle leggi e dei regolamenti, il cui pubblico dominio risiede nell'esigenza di pubblicità e conoscibilità della norma.
Diritto morale dell’autore
L’autore conserva sempre il diritto di rivendicare la paternità dell’opera (in caso di opera anonima o pseudonima l’autore può rivelarsi, se vuole, quando meglio crede) e di opporsi a qualsiasi modifica o ad ogni atto che possa pregiudicare il suo onore o la sua reputazione. Dopo la morte dell’autore mantengono tali diritti i discendenti.
È il diritto morale che regola la pubblicazione delle opere inedite effettuata dagli eredi dell’autore.Diritti di utilizzazione economica
Come si legge all’art.25: i diritti di utilizzazione economica dell’opera durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.
Nel caso in cui l’opera sia frutto del lavoro di più coautori, si considera come termine sulla vita il coautore che muore per ultimo.
Nelle opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione dell’opera come un tutt’uno è di settant’anni dalla prima pubblicazione.
Per le opere anonime o pseudonime devono trascorrere settant’anni dalla prima pubblicazione (qualunque sia la forma in cui viene effettuata), se l’autore si rivela o viene rivelato da persone autorizzate, l’opera torna a sottostare alle normali leggi.
In caso di parti di opera, o di volumi e/o di opere periodiche, la durata dei diritti decorre dall’anno della pubblicazione.Cosa è possibile utilizzare liberamente?
Esistono alcune opere per che possono essere, sotto determinate condizioni, liberamente utilizzati.
Ecco alcuni esempi (per un elenco completo si vedano gli artt.65-71):
Estinzione del diritto economico
Il diritto di utilizzo economico si estingue, nella maggior parte degli ordinamenti occidentali, decorso un certo periodo dalla morte dell'autore, pertanto agli eredi è in genere garantito un periodo di tutela di questo diritto che solitamente copre un tempo equivalente ad una o due generazioni. Il diritto morale non si estingue mai, sempre restando da riferirsi all'autore, in qualunque tempo, la titolarità creativa dell'opera.Fair use
In epoca recente, a seguito di forti dibattiti sociali e politici in ordine al diritto d'autore, va decisamente affermandosi la tendenza a riconoscere il cosiddetto fair use, uso lecito di opere coperte da diritti per finalità di istruzione, divulgazione e studio (ovviamente non a fini di lucro).Diritti connessi all’esercizio del diritto d’autore: diritti relativi al ritratto
Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso del soggetto tranne quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può essere messo in commercio o esposto se pregiudica l’onore, la reputazione o comunque il decoro della persona ritratta.Link
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