Regolamento del Senato/Art.118
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Annullamento e rinnovazione delle votazioni - Mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto'
- In ogni caso di irregolarità delle votazioni, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullarle e disporne l'immediata rinnovazione, con o senza procedimento elettronico.
- In caso di mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto, si applicano, per la verificazione del numero legale e per l'accertamento del numero dei presenti, per la controprova e per le votazioni nominali o a scrutinio segreto, le disposizioni dei seguenti commi.
- Quando si debba procedere alla verificazione del numero legale o all'accertamento del numero dei presenti ai sensi dell'articolo 108, il Presidente ordina la chiama.
- La controprova delle votazioni per alzata di mano può essere fatta mediante divisione dei votanti nelle due opposte parti dell'Aula.
- La votazione nominale ha luogo con appello, che si svolge con le modalità indicate nei commi 1 e 2 dell'articolo 116; i Segretari tengono nota dei votanti e del voto da ciascuno espresso.
- Per la votazione a scrutinio segreto, sono consegnate due palline, una bianca ed una nera, a ciascun Senatore; questi esprime il proprio voto deponendo le palline stesse nelle apposite urne secondo le istruzioni per il voto date dal Presidente. I Segretari tengono nota dei votanti.
- Le modalità tecniche per l'uso del dispositivo elettronico sono regolate da istruzioni approvate dal Consiglio di Presidenza.
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