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Regolamento del Senato/Art.119

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Articolo 119*

Preannuncio delle votazioni da effettuarsi con il dispositivo elettronico

  1. Le votazioni da effettuarsi mediante dispositivo elettronico, salvo quelle per alzata di mano, non possono essere indette se non siano trascorsi venti minuti dal preavviso dato dal Presidente.
  2. Il preavviso non deve essere ripetuto quando nel corso della stessa seduta si effettuino altre votazioni con procedimento elettronico.

* Parere della Giunta per il Regolamento del 15 dicembre 1983:
"Il preavviso per l'indizione di votazioni da effettuarsi mediante il dispositivo elettronico, dal quale decorrono i venti minuti prescritti dal Regolamento, deve essere dato all'Assemblea nel momento in cui perviene alla Presidenza la prima richiesta di votazione nominale o a scrutinio segreto, anche se nel corso della seduta abbiano già avuto luogo verifiche del numero legale o controprove di votazioni per alzata di mano, per le quali il preavviso stesso non è prescritto.
La Giunta ha ritenuto, a maggioranza, che de jure condito sia questa l'unica possibile e logica interpretazione dell'articolo 119 del Regolamento, in quanto:
a) il termine a quo del preavviso deve potersi ricavare da un fatto certo - la richiesta, effettivamente presentata alla Presidenza, di votazione nominale o a scrutinio segreto - e non può essere dato dalla pura e semplice probabilità che nel corso della seduta possano essere effettuate tali forme di votazione;
b) il preavviso dato comunque all'inizio della seduta, sulla semplice previsione di possibili votazioni nominali o a scrutinio segreto, sarebbe destinato, inevitabilmente, a perdere di efficacia, trasformandosi dopo breve tempo in un annuncio di mero rito;
c) la ratio della norma, inoltre, ha bensì la valenza, propriamente tecnica, di consentire ai senatori presenti di premunirsi tempestivamente delle tessere di identificazione; ma ha anche una valenza inequivocabilmente funzionale, che consiste nella esigenza di mettere sull'avviso il maggior numero possibile di Senatori dell'impegno qualificato al quale vengono chiamati, per la prima volta nel corso della seduta, da una richiesta di votazione nominale o a scrutinio segreto."

Regolamento del Senato

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