Pagina iniziale | Navigazione |
Google

Regolamento del Senato/Art.120

< Precedente | Successivo >

Articolo 120*

Votazione finale dei disegni di legge

  1. Ogni disegno di legge, dopo essere stato approvato articolo per articolo, è sottoposto a votazione finale per l'approvazione del complesso.
  2. Quando il disegno di legge è composto di un solo articolo e non sono stati proposti articoli aggiuntivi, dopo l'eventuale votazione degli emendamenti e delle singole parti dell'articolo, si procede senz'altro alla votazione finale del disegno di legge.
  3. Il voto finale sui disegni di legge costituzionale e di revisione della Costituzione, sui disegni di legge in materia elettorale, a prevalente contenuto di delegazione legislativa, di conversione di decreti-legge recanti disposizioni in materia di ordine pubblico, di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e dei consuntivi, nonchè sui disegni di legge finanziaria e su quelli di cui all'articolo 126-bis, è sempre effettuato mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo, con le modalità di cui all'articolo 115, fermo restando quanto disposto dall'articolo 113.

* Articolo modificato dal Senato il 24 e il 30 novembre 1988


Regolamento del Senato

GNU Fdl - it.Wikipedia.org




Google | 

Enciclopedia |  La Divina Commedia di Dante |  Mappa | : A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z |