Regolamento del Senato/Art.41
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Procedura delle Commissioni in sede deliberante.
- Per la discussione e votazione dei disegni di legge da parte delle Commissioni in sede deliberante si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla discussione e votazione in Assemblea, con esclusione delle limitazioni alla presentazione degli emendamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 100. Per le votazioni nominali ed a scrutinio segreto - che si svolgono con le modalità indicate nei commi 1 e 2 dell'articolo 116 e nel comma 6 dell'articolo 118 - è richiesta rispettivamente la domanda di tre e di cinque Senatori. Le richieste che in Assemblea debbono essere avanzate da almeno otto Senatori, sono proposte in Commissione da almeno due Senatori o anche da uno, se a nome di un Gruppo parlamentare.
- La discussione può essere preceduta da una esposizione preliminare del Presidente, o di un Senatore dallo stesso delegato a riferire alla Commissione, sul disegno di legge, sui suoi precedenti e su tutto quanto possa servire ad inquadrare i problemi che nel disegno stesso vengono regolati.
- Se il Senatore proponente del disegno di legge, o, nel caso di più proponenti, il primo firmatario non fa parte della Commissione competente a discuterlo, egli dovrà essere avvertito della convocazione della Commissione stessa.
- Tutti i Senatori possono trasmettere alla Commissione emendamenti e ordini del giorno e chiedere o essere richiesti di illustrarli davanti ad essa.
- Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano alla organizzazione della Pubblica amministrazione, quelli che contengano disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative e quelli che contengano disposizioni nelle materie di cui all'art. 40, comma 1, devono essere presentati prima dell'inizio della discussione e non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla 5ª, alla 1ª, alla 2ª e alla 14ª Commissione permanente. Il termine per il parere è di otto giorni a decorrere dalla data dell'invio. Per quanto concerne i pareri della 1ª, della 5ª e della 14ª Commissione permanente si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 dell'art. 40.
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