Regolamento del Senato/Art.73-bis
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Termini per l'efficacia o l'emanazione di leggi, la presentazione di disegni di legge o la adozione di provvedimenti
La Presidenza del Senato tiene nota delle leggi che stabiliscono un termine per la loro efficacia o per l'emanazione di altre leggi ovvero per la presentazione di disegni di legge o la adozione di provvedimenti da parte del Governo, curandone la segnalazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed alle Commissioni permanenti competenti per materia, almeno due mesi prima della scadenza.
* Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 22 e coordinato il 30 novembre 1988
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