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Regolamento del Senato/Art.77

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Articolo 77*

Dichiarazione d'urgenza - Autorizzazione alla relazione orale

  1. Quando per un disegno di legge o in generale per un affare che deve essere discusso dall'Assemblea sia stata chiesta dal proponente, dal Presidente della Commissione competente o da otto Senatori la dichiarazione d'urgenza, il Senato delibera per alzata di mano. La discussione sulla domanda, alla quale può partecipare non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare, e la votazione hanno luogo nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. L'approvazione della dichiarazione d'urgenza comporta la riduzione di tutti i termini alla metà.
  2. Su domanda della Commissione competente, dopo l'intervento di non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare, l'Assemblea per motivi d'urgenza può autorizzare, con votazione per alzata di mano, la Commissione stessa a riferire oralmente.

* «Rientra nei poteri del Presidente dell'Assemblea di stabilire in quale momento della seduta debbano essere discusse le richieste di dichiarazione di urgenza ai sensi dell'articolo 77, primo comma, del Regolamento»
Parere della Giunta per il Regolamento del 22 marzo 1984
Regolamento del Senato

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