Regolamento della Camera dei Deputati/Art.76
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- L'ordine di esame dei progetti di legge in Commissione si conforma alle decisioni adottate in applicazione delle norme del capo VI sulla organizzazione dei lavori.
- Compatibilmente con il principio stabilito nel comma 1 del presente articolo, l'ordine di esame segue l'ordine di presentazione con priorità per i progetti indicati nel comma 2 dell'articolo 81.
- L'esame dei progetti di legge che siano stati fatti propri da un Gruppo parlamentare, mediante formale dichiarazione del rispettivo Presidente, all'atto dell'annuncio in aula, deve essere iniziato dalla Commissione entro e non oltre un mese dalla assegnazione.
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