Regolamento della Camera dei Deputati/Art.77
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- Se all'ordine del giorno di una Commissione si trovano contemporaneamente progetti di legge identici o vertenti su materia identica, l'esame deve essere abbinato.
- L'abbinamento è sempre possibile fino al termine della discussione in sede referente a norma dell'articolo 79.
- Dopo l'esame preliminare dei progetti abbinati, la commissiorie procede alla scelta di un testo base ovvero alla redazione di un testo unificato.
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