Regolamento della Camera dei Deputati/Art.86
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- Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle Commissioni. Possono comunque essere presentati in Assemblea nuovi articoli aggiuntivi ed emendamenti, e quelli respinti in Commissione, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione, entro il giorno precedente la seduta nella quale avrà inizio la discussione degli articoli.
- Qualora i nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti importino maggiori spese o diminuzione di entrate, sono trasmessi appena presentati alla Commissione bilancio e programmazione affinché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie. A tal fine, il Presidente della Camera stabilisce, ove occorra, il termine entro il quale deve essere espresso il parere della Commissione bilancio.
- Il Comitato dei nove previsto dall'articolo 79 si riunisce prima della discussione con l'intervento del Presidente della Commissione, per esaminare i nuovi emendamenti e articoli aggiuntivi presentati direttamente in Assemblea. Il Presidente della Commissione, se ne ravvisa l'opportunità , può convocare per tale esame la Commissione plenaria.
- I subemendamenti possono essere presentati fino a un'ora prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono. Essi sono esaminati, a norma del comma 3, dal Comitato dei nove o dalla Commissione, che possono chiedere un breve rinvio della votazione.
4-bis. Quando un progetto di legge contenga disposizioni su cui la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, s'intendono presentate come emendamenti, e sono poste in votazione a norma dell'articolo 87, commi 2 e 3, le corrispondenti proposte di soppressione o di modificazione del testo motivate con esclusivo riferimento all’osservanza dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Non è ammessa la presentazione di subemendamenti né la richiesta di votazione per parti separate. - La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell’articolo o dell’emendamento cui si riferiscono, purché nell’ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione. Trenta deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono presentare subemendamenti a ciascuno di tali emendamenti e articoli aggiuntivi anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. Ciascun relatore di minoranza può presentare, entro il medesimo termine, un solo subemendamento riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione o dal Governo a norma del presente comma.
5-bis. Il Presidente della Camera può rinviare per non più di tre ore l'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati ai sensi del comma 5. Qualora comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate, i suddetti emendamenti e articoli aggiuntivi non possono essere esaminati prima del giorno successivo a quello nel quale sono stati presentati. Il Presidente, apprezzate le circostanze, stabilisce a questo fine un termine congruo, entro il quale la Commissione bilancio esprime il proprio parere. - I relatori e il Governo esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione. Nell'esprimere il parere, i relatori possono chiedere al Governo di rispondere su specifiche questioni attinenti alle conseguenze derivanti dall'applicazione delle norme, da esso proposte, contenute nell'articolo in esame o in emendamenti presentati dal Governo medesimo. Il Governo può rispondere immediatamente o chiedere di differire la risposta non oltre la conclusione dell'esame dell'articolo; può chiedere altresì che la seduta o l'esame del progetto di legge siano sospesi per non più di un'ora, ovvero dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo.
- Il relatore illustra all'Assemblea le proposte, deliberate dalla Commissione, di stralciare parti del progetto di legge, o di rinviare il testo alla Commissione medesima; è interpellato su ogni altra proposta, attinente all'ordine dei lavori, che abbia conseguenze sul seguito dell'esame. Sulle proposte di cui al presente comma hanno altresì facoltà di esprimersi i relatori di minoranza, per non più di cinque minuti ciascuno.
- Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio soltanto da venti deputati o da un presidente di Gruppo.
- Gli emendamenti presentati ai sensi del comma 1 si distribuiscono stampati almeno tre ore prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono.
- È in facoltà del Presidente della Camera, in casi particolari, anche in relazione al tempo disponibile per la conoscenza delle conclusioni della Commissione, di modificare i termini per la presentazione e la distribuzione degli emendamenti in Assemblea.
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