Sesso
Il sesso č il carattere che permette di distinguere in una stessa specie individui maschi o femmine.
- Per estensione č il complesso delle attivitĂ sessuali o la vita sessuale.
La presenza di ovario e testicolo sono detti caratteri sessuali primari per distinguerli da altre strutture anatomiche differenti nei due
sessi, detti caratteri sessuali secondari.
Quando tali differenze permettono il riconoscimento del sesso di un dato
individuo indipendentemente dall'esame delle gonadi, si ha il dimorfismo sessuale.
I caratteri sessuali secondari si distinguono in genitali ed extragenitali,
in interni ed esterni.
Si hanno caratteri eusessuali (influenzati dalle secrezioni degli
ormoni sessuali da parte delle gonadi) e caratteri somatosessuali (sotto
il diretto controllo dei geni sessuali).
Table of contents |
2 Diritto 3 Locuzioni e proverbi |
Nell'uomo la determinazione del sesso č legata ad una coppia di
cromosomi, differente nei due sessi; nella femmina tale coppia
č formata da due cromosomi uguali, nel maschio da due cromosomi diseguali
XY. Nei gameti č presente un solo tipo di cromosoma; nell'ovulo si avrĂ sempre un cromosoma X, nello spermatozoo si potrĂ avere un cromosoma X o un cromosoma Y. Il sesso si determina nel processo fecondativo; l'ovulo, infatti può venire fecondato tanto da uno spermatozoo a cromosoma X quanto da uno spermatozoo a cromosoma Y.
Determinazione del sesso
Processo mediante il quale si individua il sesso di un'organismo.
Il sesso di un individuo può essere determinato dal patrimonio cromosomico
individuale, cioč per l'ereditarietĂ ; oppure, come in alcuni animali
inferiori, può dipendere dalle condizioni ambientali in cui si sviluppano
i gameti.
Nell'ovulo si formerĂ dunque una coppia cromosomica XX nel primo caso, e una coppia XY nel secondo, corrispondente rispettivamente a un individuo femmina e a un individuo maschio.Diritto
ParitĂ dei sessi sul lavoro
La paritĂ dei sessi sul lavoro č un diritto costituzionale di eguaglianza
tra uomo e donna in materia di lavoro, attuato dalla legge 9 dicembre
1977 n. 903 e successivamente, dalla legge
10 aprile 1991 n. 125, che ha previsto
azioni positive (compreso il ricorso al giudice) per la realizzazione della
paritĂ uomo-donna nel lavoro.