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Leggi razziali/Istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica

testo del:

Regio Decreto - Legge 23 settembre 1938 - XVI, n. 1630

Istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione, approvato con il R. decreto 5 febbraio 1928 - VI, n. 577, e successive modificazioni;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926 - IV, n. 100;
Riconosciuta la necessità assoluta ed urgente di dare uno speciale ordinamento alla istruzione elementare dei fanciulli di razza ebraica;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del nostro Ministro Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1 - Per i fanciulli di razza ebraica sono istituite a spese dello Stato speciali sezioni di scuola elementare nelle località in cui il numero di essi non sia inferiore a dieci.

I relativi insegnanti potranno essere di razza ebraica.

Art. 2 - Le comunità possono aprire, con l'autorizzazione del Ministero per l'educazione nazionale, scuole elementari, con effetti legali, per i fanciulli di razza ebraica.

Per gli scrutini e per gli esami nelle dette scuole il Regio provveditore agli studi nomina un commissario.

Nelle scuole elementari di cui ai comma precedenti, sono svolti i programmi stabiliti per le scuole di Stato; salvo per ciò che concerne l'insegnamento della religione cattolica.

Art. 3 - Nelle scuole elementari per i fanciulli di razza ebraica sono adottati i libri di testo di Stati, con opportuni arrangiamenti, approvati dal Ministero dell'educazione nazionale.

Le spese relative sono a carico delle comunità israelitiche.

Art. 4 - Il presente decreto, che andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 settembre 1938 - Anno XVI

Vittorio Emanuele

Mussolini - Bottai - Di Revel

Visto il Guardasigilli: Solmi

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1938 - Anno XVI

Atti del Governo, registro 402, foglio 109. - Mancini


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