Regolamento del Senato/Art.19
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Giunta delle elezioni e delle immunitĂ parlamentari
- La Giunta delle elezioni e delle immunitĂ parlamentari č composta di ventitrč Senatori ed č presieduta da un Senatore che la Giunta elegge fra i propri membri.
- I Senatori nominati dal Presidente del Senato a comporre la Giunta non possono rifiutare la nomina, nč dare le dimissioni. Il Presidente del Senato può sostituire un componente della Giunta che non possa per gravissimi motivi partecipare, per un periodo prolungato, alle sedute della Giunta stessa.
- Qualora la Giunta, sebbene ripetutamente convocata dal suo Presidente, non si riunisca per oltre un mese, il Presidente del Senato provvede a rinnovarne i componenti.
- La Giunta procede alla verifica, secondo le norme dell'apposito Regolamento, dei titoli di ammissione dei Senatori e delle cause sopraggiunte di ineleggibilitĂ e di incompatibilitĂ ; riferisce, se richiesta, al Senato sulle eventuali irregolaritĂ delle operazioni elettorali che abbia riscontrato nel corso della verifica.
- Spetta inoltre alla Giunta l'esame delle domande di autorizzazione a procedere presentate ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione nonchč di riferire al Senato sugli atti trasmessi dall'autoritĂ giudiziaria per l'autorizzazione a procedere per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione e sulle domande di autorizzazione presentate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.
- Il Regolamento per la verifica dei poteri previsto dal comma 4 č proposto dalla Giunta per il Regolamento, sentita la Giunta delle elezioni e delle immunitĂ parlamentari, ed č adottato dal Senato a maggioranza assoluta dei suoi componenti 2.
2 Regolamento approvato dal Senato il 23 gennaio 1992 (Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1992, n. 25).
Regolamento del Senato