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Risoluzione ONU 1497

La Risoluzione n.1497 delle Nazioni Unite venne decisa il primo ottobre 1960 in seguito alla protesta del governo autriaco (cofirmatario assieme all'Italia dell'Accordo De Gasperi-Gruber del 1946) per il mancato rispetto da parte dell'Italia di tale accordo.

Questa risoluzione č stata interpretata da parte di alcuni osservatori come la conferma che la questione altoatesina non sarebbe una questione interna italiana, ma una questione internazionale e che l'Austria si sarebbe di fatto promossa garante della minoranza di madrelingua tedesca in Alto Adige.

A questa risoluzione ne seguƬ un'altra (la n.1661), che notando che la questione non è stata ancora risolta, invita le due parti (Italia e Austria) a continuare gli sforzi al fine raggiungere quanto previsto da questa risoluzione n.1497.

Il testo

(traduzione dal francese)

'''1497 (XV). Lo status della lingua tedesca nella provincia di Bolzano (Bozen); applicazione dell'accordo di Parigi del 5 settembre 1946'''

L'Assemblea generale

Avendo esaminato il punto 68 del suo ordine del giorno,

Considerando che lo status della lingua tedesca della provincia di Bolzano (Bozen) è stato regolato da un accordo internazionale tra l'Austria e l'Italia, firmato a Parigi il 5 settembre 1946,

Considerando che tale accordo stabilisce un regime destinato a garantire gli abitanti di lingua tedesca della detta provincia "uguaglianza di dirittti rispetto agli abitanti di lingua italiana, nel quadro di disposizioni speciali destinate a salvaguardare il carattere etnico e lo sviluppo culturale ed economico del gruppo di lingua tedesca",

Considerando che è sorta una controversia tra l'Austria e l'Italia a proposito dell'applicazione dell'accordo summenzionato,

Desiderosa di evitare che la situazione creatasi per la controversia non comprometta le relazioni amichevoli tra i due Paesi,

1. Domanda insistentemente alle due parti interessate di riprendere le negoziazioni al fine di trovare una soluzione a tutte le controversie relative all'applicazione degli accori di Parigi del 5 settembre 1946;

2. Raccomanda che, nel caso che le negoziazioni indicate al precedente paragrafo 1 non portino a dei resultati soddisfacenti entro un termine ragionevole, le due parti prendano in considerazione la possibilità di cercare di regolare i loro disaccordi con uno qualunque dei mezzi previsti dalla Carta delle Nazioni Unite, ivi compreso il ricorso alla Corte internazionale di Giustizia, o per ogni altro mezzo pacifico di loro scelta;

3. Raccomanda ugualmente ai paesi summenzionati di astenersi da ogni azione che potrebbe compromettere le loro relazioni amichevoli.

909-esima seduta plenaria,
31 ottobre 1960.


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