Accordo De Gasperi-Gruber
L'Accordo De Gasperi-Gruber, così chiamato secondo gli allora ministri degli esteri italiano (Alcide De Gasperi) e austriaco (Karl Gruber), venne firmato il 5 settembre 1946 a Parigi a margine dell'omonimo trattato.Tale trattato era stato fortemente caldeggiato dagli Alleati, i quali avevano in precedenza respinto la richiesta austriaca di un referendum popolare in Alto Adige sulla riassegnazione di tale territorio all'Austria (al quale era appartenuto fino ai trattati di pace della prima guerra mondiale).
Motivo principale alla base di tale trattato, erano le misure nazionalistiche generali e speciali del precedente governo fascista, che avevano avuto ripercussioni particolarmente gravi nei confronti della popolazione di lingua tedesca (alcuni esponenti della quale si dichiaravano peraltro di nazionalità austriaca). Va notato che il Fascismo operò una vasta campagna per il consolidamento socio-culturale del territorio nazionale, almeno nella mentalità allora in auge, in seno alla quale il noto divieto di utilizzare lingue diverse dalla italiana, o anche solo singole parole di queste (con il famoso parossistico obbligo alla italianizzazione dei cognomi), non poté essere accolto dalle numerose minoranze linguistiche se non come pesantemente oppressivo delle rispettive identità etniche e culturali. A queste misure, si aggiunsero in Trentino-Alto Adige speciali attenzioni di natura militare e di polizia.
Il mancato rispetto della sostanza di questo trattato (la tutela etnica, culturale ed economica della minoranza tedesca in Alto Adige) da parte dell'Italia, portò nel 1960 alla Risoluzione ONU 1497 e poi un anno dopo alla Risoluzione ONU 1661.
1) - Agli abitanti di lingua tedsca della Provincia di Bolzano e quelli dei vicini comuni bilingui della Provincia di Trento saranno garantite una completa uguaglianza di diritti rispetto agli abitanti di lingua italiana, nel quadro delle disposizioni speciali destinate a salvaguardare il carattere etnico e lo sviluppo culturale ed economico del gruppo di lingua tedesca.
In conformità con le disposizioni legislative già in vigore o in procinto d'esserlo agli abitanti di lingua tedesca sara specialmente concesso:
a) l'insegnamento primario e secondario nella loro lingua materna;
b) la parità delle lingue italiana e tedesca negli uffici pubblici e nei documenti ufficiali, nonché nelle denominazione topografica bilingue;
c) il dritto di ristabilire i cognomi tedeschi che sono stati italianizzati nel corso degli ultimi anni;
d) l'uguaglianza di diritti per ciò che concerne l'ammissione nelle pubbliche amministrazioni con lo scopo di raggiungere nell'impiego una proporzione più
adeguata tra i due gruppi etnici.
2) - è concesso alle popolazioni delle zone sopramenzionate l'esercizio di un potere legislativo ed esecutivo regionale autonomo, nel quadro del quale queste disposizioni saranno applicate verrà stabilito consultando anche gli elementi locali
rappresentativi di lingua tedesca.
3) - Il governo italiano, con lo scopo di stabilire delle relazioni di buon vicinato tra l'Austria e l'Italia, s'impiegherà , in consultazione con il governo austriaco, e entro un anno a partire dalla firma del presente trattato:
a) a rivedere, con spirito di equità e con ampia comprensione, la questione delle opzioni di cittadinanza avvenute in seguito agli accordi Hitler-Mussolini del 1939;
b) a trovare un accordo per il mutuo riconoscimento della validità di alcuni titoli di studio e diplomi universitari;
c) a stabilire una convenzione per la libera circolazione delle persone e dei beni tra il Tirolo del Nord e il Tirolo orientale, sia su ferrovia sia, nella misura più ampia possibile, per strada;
d) a concludere degli accordi speciali destinati a facilitare l'espansione del traffico scambi fontaliero e degli scambi locali di determinate quantità di prodotti e merci
caratteristiche tra l'Austria e l'Italia.
Firmato da: Gruber e De GasperiIl testo del trattato
(Traduzione dal testo francese)Accordo di Parigi 5 settembre 1946
5 settembre 1946